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Riservatezza delle informazioni
La Consulenza si obbliga a tenere riservata, a non diffondere, comunicare a terzi e comunque a divulgare, nonché ad
utilizzare per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto ogni informazione e/o documentazione fornita o
comunque acquisita, direttamente o indirettamente, nel corso dell’esecuzione delle attività previste dal presente contratto.
Tale obbligo avrà valore anche dopo la risoluzione o la cessazione per qualsiasi motivo del presente contratto.
La Consulenza si obbliga ad adottare ogni misura utile ad assicurare l’osservanza, da parte dei propri dipendenti e/o
collaboratori del cui operato si avvalga per l’esecuzione del presente contratto, di quanto previsto al punto precedente.
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trattati dalla Consulenza anche in forma automatizzata, con modalità strettamente necessarie per l’esecuzione
dell’incarico, che comprende, a sua discrezione, l’offerta di servizi della Consulenza. Il conferimento facoltativo serve per
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La Committenza potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR Reg. Europeo 679/2016 (accesso,
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del Bosco n. 10 – 95030 S. Agata Li Battiati (CT).
Controversie
L’affidamento dell’incarico è disciplinato dalla legge italiana e qualsiasi controversia comunque derivante od occasionata
del medesimo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà rimessa al giudizio
di tre arbitri nominati come segue.
La parte che promuove il procedimento arbitrale dovrà notificare all’altra a mezzo d’ufficiale giudiziario un atto nel quale
dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede alla nomina
dell’arbitro.
La parte chiamata al procedimento arbitrale dovrà entro 20 giorni designare il proprio arbitro.
I due arbitri così designati designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del
Collegio Arbitrale.
Qualora gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano entro 20 giorni l’accordo sulla nomina del terzo Arbitro questi sarà designato dal Presidente del Tribunale di Catania.
Qualora la parte chiamata al procedimento arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine di 20 giorni, l’altra parte potrà chiedere al Presidente del Tribunale di Catania la nomina di tale Arbitro.
Il procedimento arbitrale avrà carattere rituale in osservanza delle norme del codice di procedura civile.
Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.
Il Collegio Arbitrale avrà sede in Catania.